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tritto
tritto

Italy
4787 Posts

Posted - 21 Oct 2007 :  12:07:27  Show Profile  Visit tritto's Homepage  Send tritto an ICQ Message
Una breve sintesi di cosa effettivamente si puo' modificare oggi sulle nostre vetture...in attesa che passi la legge sul Tuning.

Il Ministero dell'inerno,nell'Aprile 2004, ha emanato delle disposizioni operative Prot.llo nr.040008023 Rep 121A-1 relative alla disciplina dei dispositividi equipaggiamento dei veicoli a motore (art.72 CdS).Il testo di questa normativa è piuttosto chiaro.

Al Punto 2 si parla di appendici aereodinamiche: alettoni,spoiler e minigonne non possono essere TASSATIVAMENTE ANNOVERATITRA LE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE O FUNZIONALI INDICATE dall' Art.227 del regolamento del codice della strada e , come tali,non si possono considerare modifiche soggette ad aggiornamento della Carta di Circolazione.

Quindi possono essere montate come un portapacchi o porta bicicletta sotto responsabilità del conducente.

Questi accessori non devono sporgere dalla sagoma della vettura e presentare bordi appuntiti o taglienti ,ma essere ben ancorati alla stessa .

Il Punto 3 fa luce sui terminali di scarico sportivi omologati,che si possono montare in base al dettato delle direttive comunitarie:
queste hanno stabilito che i dispositivi di scarico dei gas combusti dei veicoli si possono sostituire con altri OMOLOGATI, corredati di regolare etichetta punzonata e certificato di Omologazione, e che la rumorosità della marmitta non superi quella indicata sulla carta di circolazione.
In questo caso non è necessaria la trascrizione sulla Carta di circolazione.
Non sono concessi invece ribassamenti del corpo vettura oltre i limiti stabiliti dalla scheda di omologazione della vettura.

COSA FARE SE SI E' FERMATI DALLE AUTORITA':

Innanzi tutto se il veicolo è omologato come esemplare unico non ci dovrebbero essere problemi di sorta.

Alla luce di questi fatti , la tua auto risulta essere perfettamente in regola con il Codice della Strada, e qualsiasi tipo di contestazione da parte delle Autorità competenti deve essere GIUDICATA ILLEGITTIMA

Se una pattuglia troppo Zelante contestasse nuovamente il tuo Kit estetico, fai presente le normative sopracitate mostrandogli una copia del documento del ministero dell'interno.

Numerosissimi ricorsi al Giudice di Pace sono stati accolti e la pubblica amministrazione è stata anche condannata a pagare le spese procedurali e i danni ai ricorrenti.

La risposta in questione è stata presa dalla rivista ELBORARE n.121 di Ottobre 2007 a pag.14.
TI CONSIGLIO DI ACQUISTARLA E DI TENERLA IN AUTO IN CASO DI NECESSITA' insieme alla copia del documento ministeriale


Altre Informazioni Utili:

Link Decreto Ministeriale nr.040008023 Rep 121A-1:
http://www.mr2.it/HTML/download/Kitestetici.pdf

Link per scaricare la circolare sulla BARRA DUOMI:
http://www.mr2.it/HTML/download/duomi.jpg

I Distanziali:
Distanziali artigianali o di marca qualsiasi : il montaggio di distanziali è severamente vietato dal codice della strada inquanto modifica una dimensione ( la carreggiata) verificata in sede di omologazione alterando potenzialmente la sicurezza del veicolo. La stessa considerazione è applicabile ai cerchi con offset diverso da quelli di serie previsti dalla casa : tuttavia quasi tutti i produttori di tali accessori producono modelli specifici dedicati ai singoli modelli e quindi con valore di offset adeguato. Si consiglia tuttavia di verificare il valore prima dell'acquisto per non incorrere in spiacevoli interferenze


CASI IN CUI E' PREVISTO IL RITIRO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE:


Art. 236. - Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione (art. 78 C.s.).

1. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge.

2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:

a) la massa complessiva massima;
b) la massa massima rimorchiabile;
c) le masse massime sugli assi;
d) il numero di assi;
e) gli interassi;
f) le carreggiate;
g) gli sbalzi;
h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente;
i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;
l) la potenza massima del motore;
m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo, è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla-osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta.

3. L'aggiornamento dei dati interessati dalla modifica viene eseguito dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. cui sia esibito il certificato d'approvazione definitivo della modifica eseguita, oppure dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto all'ultima visita e prova con esito favorevole. Tale aggiornamento ha luogo mediante l'emissione di un duplicato della carta di circolazione, i cui dati vanno variati o integrati conseguentemente alla modifica approvata.

4. La Direzione generale della M.C.T.C. definisce le competenze dei propri uffici periferici, tenuto anche conto della necessità di distribuzione dei carichi di lavoro e delle possibilità operative degli uffici stessi, nonché delle particolari collocazioni territoriali delle ditte costruttrici o trasformatrici.


TESSERA SOCIO TITOLARE 2012 N°101
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